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Informativa estesa         
Coordinamento Varesino per la Disabilità

Statuto

STATUTO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE VARESINO DISABILITÀ “CVD”

 

Denominazione - sede – durata

Art. 1 - È costituita l’Associazione di promozione sociale denominata Coordinamento Provinciale Varesino Disabilità, di seguito detto “CVD”. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alla Legge 383/2000 oltre che alle altre vigenti norme, anche regionali, in materia di enti associativi non commerciali.

Art. 2. – L’Associazione CVD ha sede nel Comune di Varese. L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nonché aderire ad altre associazioni, enti o società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

La durata dell’Associazione CVD è illimitata.

Finalità – attività

Art. 3. – L’Associazione CVD non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi:

  • Promuovere uno spazio provinciale di riflessione e di proposta ed il reale esercizio dei diritti delle persone con disabilità.
  • Rappresentare i propri fini e le proprie istanze con competenza attraverso il collegamento del Coordinamento con enti che abbiano maturato conoscenze specifiche nella difesa dei diritti di cittadinanza, delle norme e dei servizi a favore delle persone con disabilità.
  •  Stimolare e valorizzare il protagonismo diretto e continuativo delle persone con disabilità, e di chi le rappresenta.
  • Promuovere ed attuare azioni di sensibilizzazione e di stimolo verso la società per favorirne una maturazione sociale e culturale
  • Incidere sulle politiche sociali, per realizzare il diritto di cittadinanza stimolando e orientando decisioni politiche su questioni di natura legale, finanziaria, amministrativa, sociale, culturale, educativa.
  • Generare azioni concrete per passare dalle parole ai fatti. Le analisi e le discussioni devono produrre linee programmatiche, progetti innovativi, accordi di programma, miglioramento della qualità della vita. I progetti, anche quelli di risposta alle emergenze, devono prevedere la promozione delle autonomie e dei diritti alle pari opportunità di vita e di inclusione sociale delle persone con disabilità.

Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione CVD, a titolo esemplificativo, si propone di:

  • formare una rappresentatività competente che favorisca il dialogo ed il confronto con le istituzioni sulle problematiche individuate dai membri del coordinamento
  • costituire gruppi tematici di lavoro e di competenza che diventino una risorsa per il territorio
  • partecipare ad organismi di rappresentanza sovra-comunali e di 2° livello previsti dalla normativa vigente
  • monitorare l'evoluzione delle problematiche territoriali
  • migliorare la conoscenza del fenomeno disabilità e delle problematiche connesse
  • costruire un sistema di comunicazione e scambio fra le associazioni, che vanno intese come risorse del nostro territorio
  • elaborare e realizzare progetti innovativi per il raggiungimento di obiettivi condivisi

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione CVD potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione CVD, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Patrimonio – entrate - esercizio sociale

Art. 4. - Il patrimonio è costituito:

  • dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
  • dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione CVD.

Le entrate dell'Associazione CVD sono costituite:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo annualmente propone la quota sociale minima che verrà deliberata in sede assembleare. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di estinzione, recesso o esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All’Associazione CVD è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione CVD stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 5. - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea dei soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione CVD nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l’Associazione CVD abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della L.383/2000.

Soci

Art. 6. - Sono soci le associazioni (riconosciute e non riconosciute) che, condividendo le finalità dell’Associazione CVD, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dall’assemblea dei soci.

Ogni associato dovrà designare un proprio rappresentante a cui verrà affidato tramite delibera consigliare mandato a rappresentare l’ente per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio.

Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell'ente da cui è stato nominato, l’ente di appartenenza deve provvedere ad indicare, entro 30 giorni, un nuovo rappresentante.

Art. 7. - Chi intende aderire all’Associazione CVD deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione CVD si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti ed allegare la delibera di nomina di un proprio rappresentante.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Art. 8. – Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione CVD intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione CVD e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’Associazione CVD. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione CVD. L’elezione dei componenti degli organi dell’Associazione CVD non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

L’adesione all’Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 9. - I soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione CVD e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 10. - La qualità di socio si perde per scioglimento dell’ente associato, dimissioni e per morosità o indegnità.

Tutti i soci possono in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione CVD stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione CVD, mancato pagamento della quota sociale entro l'anno solare, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione CVD può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire al Collegio dei probiviri di cui all’art. 23 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall’Associazione CVD né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione CVD.

Organi sociali

Art. 11. - Sono organi dell’Associazione CVD:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Collegio dei revisori dei conti, se nominato;
  • il Comitato probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 12. - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione CVD o inviata a mezzo fax / e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..

Art. 13. L'Assemblea ordinaria delibera in merito a

  • l’approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
  • gli indirizzi e le direttive generali della Associazione CVD;
  • la nomina dei componenti il Consiglio direttivo e l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
  • la nomina del collegio dei probiviri;
  • l’approvazione dell’ammontare della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione CVD;
  • quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L’assemblea straordinaria delibera in merito a

  • le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
  • lo scioglimento dell’associazione CVD e la nomina dei liquidatori.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione CVD si veda quanto previsto all’articolo 25 del presente statuto.

Art. 14 - Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

Art. 15. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Consiglio direttivo

Art. 16. - L'Associazione CVD è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri eletti tra i rappresentanti degli associati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell’ente che lo ha nominato, questi decade dalle cariche eventualmente assunte.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 17. - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario con funzioni anche di tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18. - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art. 19. - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20. - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione CVD, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione CVD, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea. Eventualmente il consiglio direttivo se lo ritiene opportuno, può eleggere un Presidente onorario.

Il Presidente

Art. 21. - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione CVD nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Collegio dei Revisori

Art. 22. – Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori, il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere, si riuniscono almeno due volte all’anno. Essi hanno il compito di sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione CVD, verificare l’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione sui bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti e partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Collegio dei Probiviri

Art. 23. Il Collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione CVD. I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

  • la decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione CVD; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
  • parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci nei casi previsti dal presente statuto.

Presidente onorario

Art. 24. Il presidente onorario è eventualmente eletto dal Consiglio direttivo e viene individuato un soggetto particolarmente meritevole della carica. Tale carica è puramente simbolica

Scioglimento

Art. 25. – L’Associazione CVD si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione CVD e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione CVD. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.

E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente: in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione CVD con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Controversie

Art. 26. – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l’Associazione CVD o i suoi Organi, qualora non risolte dal collegio dei probiviri, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Varese che nominerà l’arbitrato.

Legge applicabile

Art. 27. – Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti associativi e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'HandicapLedha - Lega per i diritti delle persone con disabilitą

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